La seconda circostanza ostativa alla riabilitazione consiste nel mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, Per mezzo di mancanza della prova da parte del condannato nato da essersi trovato nell'impossibilità che adempierle (art. L'obbligo che adempiere le obbligazioni civili derivanti presso reato rileva altresì qualora loro né siano richieste https://avvocatopenalistaromano.com/bologna-reato-diffamazione.html