Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Il femminicidio è punito allo stesso modo dell’omicidio, ex art. 575 del Codice penale, in quanto impar esiste una figura di reato specifica relativa all’uccisione https://www.avvocatospacciodroga.com/assistenza-legale-penale-francia-spagna-svizzera.html